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TOP100-SOLAR

10/06/2026

data pubblicazione:16/09/2009

55% SENZA OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ANCHE PER LE CALDAIE


L'articolo 31 della legge 99 /09 entrata in vigore il 15 agosto scorso ha ampliato l'esenzione alla redazione della certificazione energetica dell'immobile per usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, prevista dal comma 347 della Finanziaria 2007. A partire dal 15 agosto 2009, le procedure per l'ottenimento della detrazione fiscale diventano simili a quelle richieste per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre e infissi.

I contribuenti che intendono ulizzare del beneficio fiscale dovranno  conservare la seguente documentazione:
- asseverazione del tecnico abilitato o della casa costruttice dell'apparecchio che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del DM 19 febbraio 2007);
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’Allegato E del DM 19 febbraio 2007.

Il sito dell'ENEA alla Faq 56, specifica che “Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i documenti da presentare e pertanto, in attesa di tali delucidazioni, [...] si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it, lasciando in bianco l'allegato A e selezionando solo la casella in calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto.”.

 




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