data pubblicazione:08/10/2009
55% Semplificate alcune procedure
Sono state introdotte alcune semplificazioni per le procedure al riconoscimento della detrazione del 55% degli interventi di riqualificazione energetica per gli edifici. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2009 n. 224 del DM 6 agosto 2009, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” (in vigore dall’11 ottobre 2009).
Il decreto definisce il termine di validità del metodo di calcolo definito all'allegato 1 del Dlgs 192/2005;
-la sostituzione di finestre comprensive di infissi, elimina l'obbligo di allegare le certificazioni dei singoli componenti attestanti il rispetto dei requisiti minimi;
-per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, elimina l'obbligo di allegare la certificazione di qualita' del vetro solare e delle strisce assorbenti;
-in relazione agli impianti di climatizzazione invernale, stabilisce che i generatori di calore a condensazione possono essere ad aria o ad acqua e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate ove tecnicamente compatibile;
-L’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti può essere:
sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
L'Allegato I del decreto 6 agosto 2009 stabilisce, inoltre, nuovi requisiti delle prestazioni e dell'efficienza energetica delle pompe di calore. Tali requisiti sono validi per gli interventi realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009.
Infine è stabilita la non cumulabilità delle detrazione del 55% con il premio sul conto energia relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico abbinata ad un uso efficiente dell'energia (art. 7 del decreto 19 febbraio 2007). Leggi il decreto
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