data pubblicazione:07/02/2010
55% DETRAZIONE NON CUMULABILE
Dal 1° gennaio 2009, gli interventi di riqualificazione energetica che beneficiano della detrazione del 55% non possono beneficiare di altri contributi comunitari, regionali o locali, sostanzialmente il contribuente può scegliere il contributo più remunerativo ma non di entrambi. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 3/E del 26/01/10
La circolare emanata dall’Agenzia delle entrate si é resa necessaria a seguito del quesito posto dalla Regione Piemonte che, con la legge regionale 23 del 7 ottobre 2002, concede agevolazioni finalizzati alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio del territorio piemontese. Secondo la Regione Piemonte, la norma regionale e la detrazione del 55% non sono in conflitto. L'Ente Regionale precisa che la Lr 23/2002 non prevede l’erogazione di contributi in conto capitale, ma incentivi destinati a facilitare l’accesso ai mezzi finanziari e a ridurre l’incidenza degli oneri del finanziamento, in quanto gli strumenti utilizzati sono: finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi, prestazione di garanzie a favore degli istituti di credito che erogano i finanziamenti.
Scarica la Risoluzione 3/E del 26 gennaio 2010